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DLGS 143/1998, capo I, ex Legge 227/77
('Legge Ossola')
Assicurazione dei crediti inerenti all'export, all'esecuzione di lavori all'estero, alla cooperazione economica e finanziaria internazionale
soggetti beneficiari | aree territoriali ammesse | investimenti finanziabili | importo e tipologia dell'agevolazione

procedura | soggetti di riferimento | documentazione | siti di interesse | note

Soggetti beneficiari Operatori nazionali nell'ambito della propria attività di esportazione e investimento all'estero e di internazionalizzazione economica.
Aree territoriali ammesse Sono ammissibili le attività realizzate da imprese nazionali in tutti i Paesi, tranne quelli dichiarati in sospensiva dalla SACE (Servizi Assicurativi del Commercio Estero).
Investimenti finanaziabili L'intervento è finalizzato al sostegno delle attività di internazionalizzazione ed esportazione, attraverso forme opportune di assicurazione dei rischi politici, catastrofici, economici, commerciali e di cambio.
Importo e tipologia dell'agevolazione È prevista la concessione di una promessa di garanzia e/o di una garanzia assicurativa relativamente alle seguenti operazioni: esportazioni di merci e servizi, esecuzioni di lavori all'estero, locazioni finanziarie, fideiussioni, programmi di penetrazione commerciale, depositi all'estero per partecipare a mostre e fiere, crediti finanziari concessi da banche nazionali ed estere e linee di credito, investimenti diretti all'estero.

L'assicurazione dei crediti all'export può avvenire direttamente, attraverso il credito fornitore concesso alla controparte estera; può anche avvenire indirettamente, utilizzando il credito acquirente che assicura i crediti concessi da un intermediario finanziario all'acquirente estero o ad un altro intermediario finanziario estero, finalizzati al finanziamento dei pagamenti dovuti dall'acquirente estero all'esportatore italiano.

Procedura La domanda di assicurazione va inoltrata alla SACE in duplice copia dalla banca, in caso di credito acquirente, o dall'esportatore in caso di credito fornitore, su moduli appositi. La domanda deve essere corredata dalla documentazione contrattuale o dalla convenzione finanziaria.Per le operazioni fino a 500 milioni di lire non è necessario alcun versamento a titolo di apertura dossier. Per quanto riguarda le operazioni di importo superiore ai 500 milioni, per le piccole e medie imprese vige la esenzione totale di versamento, mentre le grandi imprese debbono effettuare un versamento alla SACE nei seguenti importi:
  • 1 milione di lire per rischi assicurabili sino a 5 miliardi;
  • 5 milioni per rischi assicurabili da 5 a 25 miliardi;
  • 10 milioni di lire per rischi assicurabili sino a 100 miliardi;
  • 25 milioni per rischi assicurabili oltre i 100 miliardi.
Soggetti di riferimento SACE.
Documentazione Scarica modulistica.
Siti di interesse Sito SACE.
Note La durata media dell'istruttoria è di 60 giorni. Tale fase termina con la ratifica del Consiglio di amministrazione e la delibera del Consiglio esecutivo. Successivamente viene inviata la proposta di contratto ed entro 30 giorni il premio deve essere pagato.