DLGS 143/1998, capo I, ex Legge 227/77
('Legge Ossola') Assicurazione dei crediti inerenti all'export, all'esecuzione di lavori all'estero, alla cooperazione economica e finanziaria internazionale |
| soggetti beneficiari | aree territoriali ammesse | investimenti finanziabili | importo e tipologia dell'agevolazione
procedura | soggetti di riferimento | documentazione | siti di interesse | note
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| Soggetti beneficiari |
Operatori nazionali nell'ambito della propria attività di esportazione e investimento all'estero e di internazionalizzazione economica. |
| Aree territoriali ammesse |
Sono ammissibili le attività realizzate da imprese nazionali in tutti i Paesi, tranne quelli dichiarati in sospensiva dalla SACE (Servizi Assicurativi del Commercio Estero). |
| Investimenti finanaziabili |
L'intervento è finalizzato al sostegno delle attività di internazionalizzazione ed esportazione, attraverso forme opportune di assicurazione dei rischi politici, catastrofici, economici, commerciali e di cambio. |
| Importo e tipologia dell'agevolazione |
È prevista la concessione di una promessa di garanzia e/o di una garanzia assicurativa relativamente alle seguenti operazioni: esportazioni di merci e servizi, esecuzioni di lavori all'estero, locazioni finanziarie, fideiussioni, programmi di penetrazione commerciale, depositi all'estero per partecipare a mostre e fiere, crediti finanziari concessi da banche nazionali ed estere e linee di credito, investimenti diretti all'estero.
L'assicurazione dei crediti all'export può avvenire direttamente, attraverso il credito fornitore concesso alla controparte estera; può anche avvenire indirettamente, utilizzando il credito acquirente che assicura i crediti concessi da un intermediario finanziario all'acquirente estero o ad un altro intermediario finanziario estero, finalizzati al finanziamento dei pagamenti dovuti dall'acquirente estero all'esportatore italiano.
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| Procedura |
La domanda di assicurazione va inoltrata alla SACE in duplice copia dalla banca, in caso di credito acquirente, o dall'esportatore in caso di credito fornitore, su moduli appositi. La domanda deve essere corredata dalla documentazione contrattuale o dalla convenzione finanziaria.Per le operazioni fino a 500 milioni di lire non è necessario alcun versamento a titolo di apertura dossier. Per quanto riguarda le operazioni di importo superiore ai 500 milioni, per le piccole e medie imprese vige la esenzione totale di versamento, mentre le grandi imprese debbono effettuare un versamento alla SACE nei seguenti importi:
- 1 milione di lire per rischi assicurabili sino a 5 miliardi;
- 5 milioni per rischi assicurabili da 5 a 25 miliardi;
- 10 milioni di lire per rischi assicurabili sino a 100 miliardi;
- 25 milioni per rischi assicurabili oltre i 100 miliardi.
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| Soggetti di riferimento |
SACE. |
| Documentazione |
Scarica modulistica.
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| Siti di interesse |
Sito SACE. |
| Note |
La durata media dell'istruttoria è di 60 giorni. Tale fase termina con la ratifica del Consiglio di amministrazione e la delibera del Consiglio esecutivo. Successivamente viene inviata la proposta di contratto ed entro 30 giorni il premio deve essere pagato. |