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DLGS 143/1998, capo II, ex Legge 227/77
('Legge Ossola')
Agevolazione dei crediti all'esportazione
soggetti beneficiari | aree territoriali ammesse | investimenti finanziabili | importo e tipologia dell'agevolazione

procedura | soggetti di riferimento | documentazione | siti di interesse | note

Soggetti beneficiari Imprese esportatrici dei settori industria, commercio, artigianato e servizi, di qualsiasi livello dimensionale, comprese le imprese che eseguono lavori all'estero.Beneficiano delle agevolazioni gli esportatori di forniture di origine italiana di macchinari, impianti, studi, progettazioni, lavori e servizi.
Aree territoriali ammesse Tutto il territorio nazionale. Sono ammesse all'intervento agevolativo le iniziative realizzate dalle imprese italiane in tutti i Paesi.
Investimenti finanaziabili La legge è finalizzata al sostegno pubblico delle attività di esportazione, mediante il finanziamento agevolato dei crediti risultanti dalle dilazioni di pagamento concesse ai clienti esteri. Rientrano nell'area di agevolazione le forniture di origine italiana di macchinari, impianti, studi, progettazioni, lavori e servizi. Entro determinati limiti quantitativi, sono agevolate anche le subforniture di origine comunitaria (esclusi semilavorati e materie prime), se rappresentano un complemento necessario alle forniture di origine italiana.

Sono escluse le forniture di beni di consumo (durevoli e non), di semilavorati e/o beni intermedi non destinati in via esclusiva ad essere integrati in beni di investimento.

Importo e tipologia dell'agevolazione Finanziamento di crediti all'esportazione concessi da banche italiane e da banche estere agli operatori nazionali (crediti fornitori) o agli acquirenti esteri (crediti acquirenti).

L'agevolazione è rappresentata da un contributo agli interessi pari alla differenza tra il tasso di finanziamento di mercato ed il tasso agevolato a carico della controparte estera (fisso per la durata complessiva del credito). Il tasso agevolato è dato dal tasso CIRR (stabilito mensilmente in sede OCSE) in vigore al momento della stipula del contratto. Non sono ammissibili all'agevolazione operazioni di finanziamento inferiori ai 24 mesi. L'importo del finanziamento non può eccedere l'85% dell'importo della fornitura e comunque può essere pari, al massimo, al 100% del valore dei beni e servizi di origine italiana. Una quota almeno pari al 15% deve essere regolata dall'acquirente per contanti.

Procedura Gli interessati (banca finanziatrice estera, banca italiana intermediaria o esportatore) devono presentare richiesta alla SIMEST su apposito modulo.
Soggetti di riferimento SACE.
Documentazione Scarica modulistica.
Siti di interesse Sito SACE.
Sito Ministero per il Commercio Estero
Note Nel caso che il valore dell'agevolazione superi i 300 milioni di lire, va allegata alla richiesta la certificazione antimafia rilasciata dalle Camere di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato.