DLGS 297/1999 Riordino della disciplina e snellimento delle procedureper il sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica |
| soggetti beneficiari | aree territoriali ammesse | investimenti finanziabili | importo e tipologia dell'agevolazione
procedura | soggetti di riferimento | documentazione | siti di interesse | note
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| Soggetti beneficiari |
Imprese che esercitano un'attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi; imprese che esercitano un'attività di trasporto per terra, acqua o aria;
imprese artigiane di produzione;
centri di ricerca con personalità giuridica autonoma promossi dai soggetti di cui al precedente punto;
società, consorzi e società consortili costituiti da imprese e centri di ricerca o altri soggetti (università, enti di ricerca, ENEA, ASI, società di assicurazione, banche);
società di recente costituzione finalizzate all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca;università ed enti ricerca, ENEA, ASI. |
| Aree territoriali ammesse |
Tutto il territorio nazionale. |
| Investimenti finanaziabili |
L'intervento normativo, nell'intento di rafforzare le condizioni di competitività ed il presidio sull'innovazione tecnologica nei settori produttivi nazionali, nonché di accrescere produzione e occupazione altamente qualificate, opera un riordino della disciplina delle agevolazioni a sostegno della ricerca industriale, della diffusione delle nuove tecnologie, della formazione.
Sono interessate le attività di sviluppo precompetitive e le attività di ricerca industriale. In questo ambito rientrano:
- gli interventi di sostegno su progetti o programmi di ricerca industriale;
- gli interventi di sostegno su progetto o programma;
- gli interventi di sostegno all'occupazione nella ricerca industriale, alla mobilità temporanea dei ricercatori e alla connessa diffusione delle tecnologie;
- gli interventi di sostegno a infrastrutture, strutture e servizi per la ricerca industriale.
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| Importo e tipologia dell'agevolazione |
Contributi a fondo perduto, contributi in conto interessi, crediti agevolati, crediti d'imposta, prestazioni di garanzie, bonus fiscali.
A partire dall'anno 2000 sarà operativo il nuovo Fondo Agevolazioni per la Ricerca (FAR), articolato nelle due sezioni territorio nazionale e aree depresse. Pur sostituendo l'attuale Fondo speciale per la Ricerca Applicata (FRA), il FAR ne manterrà le medesime modalità operative.
Il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (MURST) adotterà gli indirizzi triennali per identificare le priorità specifiche e gli obiettivi della ricerca industriale nel nostro Paese; è previsto un coordinamento con il Ministero dell'Industria e con gli interventi previsti nell'ambito del Fondo per l'Innovazione Tecnologica (FIT).
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| Procedura |
L'attività di istruttoria e monitoraggio delle domande potrà essere affidata a banche e società finanziarie abilitate, anche secondo forme associate. La gestione diretta di contabilità, rendicontazione ed erogazione delle risorse sarà assunta dal MURST: verrà meno, quindi, l'attuale convenzione con l'IMI (ora S.Paolo-IMI) relativa alla legge 1089/1968. Un Comitato appositamente istituito e composto da 10 esperti valuterà i progetti, in ordine ai requisiti tecnici e scientifici, ai potenziali benefici economico-finanziari, all'applicabilità degli strumenti di agevolazione predisposti dalla normativa.
Le imprese potranno presentare progetti congiuntamente con enti di ricerca, università, ENEA, ASI, purché sia ad esse riconducibile una partecipazione finanziaria non inferiore al 51% (30% nelle aree depresse).
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| Soggetti di riferimento |
Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica. |
| Documentazione |
Scarica modulistica.
Fonte: Gazzetta Ufficiale n.201 del 27 agosto 1999.Circolare 'Disciplina transitoria delle attività di sostegno nazionale alla ricerca industriale di cui al decreto ministeriale 8 agosto 1997, n.954 (legge n.46/82), nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di attuazione del decreto legislativo 27 luglio 199, n.297'. |
| Siti di interesse |
Sito MURST. |
| Note |
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