Legge Regionale 28/1992
Fondo speciale di rotazione per l'artigianato |
| soggetti beneficiari | aree territoriali ammesse | investimenti finanziabili | importo e tipologia dell'agevolazione
procedura | soggetti di riferimento | documentazione | siti di interesse | note
|
| Soggetti beneficiari |
Imprese artigiane di produzione e di servizio alla produzione iscritte all'Albo Imprese Artigiane e loro consorzi, cooperative e società consortili iscritti alla separata sezione dell'Albo. |
| Aree territoriali ammesse |
Territorio della regione Friuli - Venezia Giulia. |
| Investimenti finanaziabili |
Il Fondo è finalizzato al finanziamento degli investimenti relativi all'acquisizione, alla costruzione e all'ampliamento degli stabilimenti, e all'acquisto di macchinari, impianti e automezzi nuovi funzionali all'attività esercitata.
Per le imprese artigiane singole, sono ammissibili le spese riguardanti:
- acquisto di aree da utilizzare per l'edificazione di stabilimenti e di servizi di pertinenza;
- costruzione di stabilimenti;
- ampliamento e ristrutturazione di stabilimenti esistenti;
- costruzione di immobili da destinare ad uffici amministrativi o a locali di servizio per le maestranze, inseriti nel corpo della fabbrica o a sé stanti, purché rientranti nello stesso comparto urbanistico;
- realizzazione di impianti fissi;
- acquisto di macchinari (di norma nuovi di fabbrica) per nuove linee di produzione o sostitutivi di macchinari obsoleti;
- acquisto di opifici e di macchinari da procedure concorsuali;
- acquisto di opifici già esistenti, a condizione che per la loro realizzazione non siano già stati concessi finanziamenti pubblici, ovvero siano decaduti i vincoli di destinazione fondi da interventi agevolati o siano state assolte eventuali obbligazioni liberatorie;
- acquisto di automezzi nuovi funzionali all'attività di impresa;
- acquisto di macchine elettrocontabili ed elettroniche.
Relativamente ai consorzi fra imprese artigiane ed ai consorzi misti, oltre alle tipologie di investimento previste per le singole imprese artigiane, sono finanziabili i seguenti investimenti:
- Investimenti materiali:
- acquisto di beni strumentali;
- acquisto di materie prime semilavorate;
- acquisto di beni per la creazione di una rete distributiva comune;
- acquisizione, costruzione di magazzini o di centri per la commercializzazione dei prodotti delle imprese associate;
- costruzione di impianti di depurazione degli scarichi industriali delle imprese associate;
- acquisizione, costruzione di aree attrezzate;
- avvio o potenziamento delle organizzazioni di vendita in Italia e all'estero limitatamente alla dotazione di beni.
- Investimenti immateriali:
- acquisto di brevetti, concessioni e licenze.
Sono finanziabili esclusivamente gli investimenti realizzati successivamente alla data di presentazione della domanda di ammissione all'agevolazione. Per le imprese di nuova costituzione, rientrano nell'area di ammissibilità anche le spese sostenute per l'avvio dell'attività nei 6 mesi antecedenti la data di iscrizione all'Albo Imprese Artigiane.
|
| Importo e tipologia dell'agevolazione |
Finanziamento a tasso agevolato.
L'importo minimo è fissato in 100 milioni di lire, per una copertura che può giungere fino al 100% dei costi del programma ammissibili. Il finanziamento può avere una durata massima (compreso l'eventuale periodo di preammortamento) di:
- 10 anni nel caso di investimenti materiali, anche se congiunti ad investimenti immateriali in misura non superiore al 50% della spesa globale;
- 5 anni nel caso di investimenti solo immateriali.
Il periodo di utilizzo e preammortamento non può protrarsi oltre:
- 2 anni per i finanziamenti di durata fino a 10 anni;
- 1 anno per i finanziamenti di durata fino a 5 anni.
Il tasso annuo applicato per i finanziamenti alle imprese artigiane ed ai loro consorzi è pari al 2%. Per i consorzi tra imprese artigiane costituiti per favorire il trasferimento e l'insediamento di imprese artigiane in aree attrezzate, e per le imprese artigiane consorziate che si localizzano nelle aree oggetto dell'intervento consortile, il tasso agevolato può essere ridotto al 30% del tasso di riferimento fissato dal Ministero del Tesoro oppure al 2% se la citata percentuale dovesse risultare superiore.
Il rimborso del finanziamento avviene mediante il pagamento di rate semestrali costanti, comprensive di capitale e interessi.
|
| Procedura |
La domanda può essere presentata al Mediocredito del Friuli - Venezia Giulia o ad uno degli Istituti di Credito convenzionati; deve essere redatta sull'apposita modulistica e contenere tutta la documentazione richiesta (tra cui certificato d'iscrizione all'A.I.A., relazione di presentazione dell'azienda, illustrazione del programma di investimenti, stato patrimoniale e conto economico degli ultimi tre esercizi). |
| Soggetti di riferimento |
MEDIOCREDITO FRIULI - VENEZIA GIULIA.
ISTITUTI DI CREDITO CONVENZIONATI. |
| Documentazione |
Scarica modulistica.
Fonte: B.U.R. n.69 del 2 settembre 1992. |
| Siti di interesse |
Sito Mediocredito Friuli - Venezia Giulia. |
| Note |
L'agevolazione è concessa nel rispetto dei limiti percentuali di beneficio imposti dalle norme europee come accolti dalla normativa regionale, tra cui il limite de minimis. |