Legge 140/1997, art. 13
Agevolazioni fiscali a sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali |
| soggetti beneficiari | aree territoriali ammesse | investimenti finanziabili | importo e tipologia dell'agevolazione
procedura | soggetti di riferimento | documentazione | siti di interesse | note
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| Soggetti beneficiari |
Imprese che svolgono attività industriali e che sono iscritte presso l'INPS sotto il ramo 'industria'. Non sono ammissibili al beneficio le imprese sottoposte a procedure concorsuali, inclusa l'amministrazione controllata. |
| Aree territoriali ammesse |
Tutto il territorio nazionale. |
| Investimenti finanaziabili |
Attività di ricerca e sviluppo, purché non commissionate da terzi, finalizzate:
- all'acquisizione di nuove conoscenze finalizzate alla messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi, ovvero al notevole miglioramento di prodotti o processi esistenti;
- alla concretizzazione delle conoscenze di cui sopra mediante fasi di progettazione e realizzazione di progetti pilota e dimostrativi, nonché di prototipi non commercializzabili, finalizzate a nuovi prodotti, processi produttivi o servizi ovvero ad apportare modifiche sostanziali a prodotti, linee di produzione e processi produttivi purché tali interventi comportino sensibili miglioramenti delle tecnologie esistenti.
Sono considerate ammissibili, se relative alle indicate attività di ricerca e sviluppo, le seguenti voci di spesa:
- costi del personale impiegato;
- costi per strumentazioni ed attrezzature;
- costi per i servizi di consulenza tecnologica e per acquisizione di conoscenze;
- oneri per le spese generali (40% del costo del personale).
Restano esclusi tutti i costi dei beni, dei servizi e delle prestazioni direttamente impiegati nell'attività produttiva.
Le grandi imprese sono ammissibili al beneficio quando le iniziative presentino un riscontrabile carattere di addizionalità rispetto all'ordinaria attività di R&S dell'impresa.
Le spese ammissibili sono quelle inerenti alle attività oggetto di agevolazione sostenute ed imputate a Conto Economico dell'esercizio precedente a quello di presentazione della domanda per l'accesso ai benefici.
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| Importo e tipologia dell'agevolazione |
Credito d'imposta, in misura variabile rispetto sia alle dimensioni di impresa sia all'ubicazione dell'unità locale presso cui vengono condotte le attività di ricerca e sviluppo, nel rispetto delle seguenti misure percentuali da applicare ai costi sostenuti e ammissibili:
per le piccole imprese:
- 30% nelle aree di cui all'art.87, paragrafo 3, lettera a) del Trattato di Roma, ossia nelle zone obiettivo 1;
- 25% nelle aree di cui all'art.87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato di Roma;
- 20% nelle restanti aree;
per le medie imprese:
- 25% nelle aree di cui all'art.87, paragrafo 3, lettera a) del Trattato di Roma, ossia nelle zone obiettivo 1;
- 20% nelle aree di cui all'art.87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato di Roma;
- 15% nelle restanti aree;
per le grandi imprese:
- 20% nelle aree di cui all'art.87, paragrafo 3, lettera a) del Trattato di Roma, ossia nelle zone obiettivo 1;
- 15% nelle aree di cui all'art.87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato di Roma;
- 10% nelle restanti aree;
È possibile richiedere un contributo aggiuntivo a valere sugli incrementi dei costi per la ricerca rispetto agli esercizi successivi a quello relativo alla dichiarazione (a partire dal terzo anno fiscale successivo all'entrata in vigore della legge). Anche l'entità di questo contributo varia con riferimento alle dimensioni aziendali e all'ubicazione dell'unità locale di impresa in cui sono svolte le attività di R&S.
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| Procedura |
La dichiarazione-domanda va inoltrata mediante consegna a mano o raccomandata A.R. ad uno degli sportelli abilitati del Gruppo Bancaroma (Gestore Concessionario), redatta su appositi moduli. Va allegata la perizia di un tecnico esperto in materia, esterno all'azienda richiedente, la copia del bilancio completo depositato (relativo all'esercizio cui è riferita l'agevolazione richiesta), la necessaria documentazione antimafia se il credito richiesto supera i 300 milioni di lire.
La dichiarazione-domanda deve essere datata non anteriormente a 30 giorni rispetto al giorno di consegna o spedizione. I termini di presentazione sono fissati con decreto ministeriale.
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| Soggetti di riferimento |
Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.
Gruppo Bancaroma |
| Documentazione |
Scarica modulistica.
Fonte: Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1998 (Circolare 10/07/1998 n.900290 del Min. Ind. Comm. Art.);Gazzetta Ufficiale n.298 del 22 dicembre 1998 (Decreto 15 dicembre 1998). |
| Siti di interesse |
Sito Ministero Industria Commercio Artigianato.
Sito Gruppo Bancaroma. |
| Note |
Le agevolazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni previste per attività di ricerca industriale e sviluppo da norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti ed istituzioni pubbliche. |