Legge 212/1992
Incentivi per progetti di cooperazione con Paesi in via di sviluppo |
| soggetti beneficiari | aree territoriali ammesse | investimenti finanziabili | importo e tipologia dell'agevolazione
procedura | soggetti di riferimento | documentazione | siti di interesse | note
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| Soggetti beneficiari |
Consorzi e società consortili, cooperative, società e imprese, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese;
Associazioni di categoria, loro confederazioni e relative aziende di servizi;
Istituti ed enti pubblici e privati, in particolare quelli di assistenza tecnica e di formazione professionale.
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| Aree territoriali ammesse |
Tutto il territorio nazionale. I paesi di destinazione dei progetti, per l'anno 2000, sono stati così individuati: Albania, Algeria, Armenia, Arzerbaijan, Bulgaria, Croazia, Egitto; Estonia, Federazione Russa, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Lettonia, Libia, Lituania, Macedonia, Marocco, Moldova, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Tunisia, Ucraina, Ungheria e Uzbekistan. |
| Investimenti finanaziabili |
L'intervento è finalizzato alla promozione ed al sostegno di programmi bilaterali o plurinazionali di collaborazione tra organismi italiani ed organismi di alcuni Paesi in via di sviluppo, per favorire in questi ultimi la realizzazione di riforme strutturali e la transizione verso forme di economia di mercato.
Vengono finanziati i progetti, non aventi natura commerciale, riguardanti:
- formazione professionale, manageriale e dei quadri intermedi;
- assistenza tecnica;
- formazione e assistenza in materie giuridico-istituzionali concernenti i settori economico, finanziario e valutario;
- studi di fattibilità e progettazioni nei seguenti settori: trasporti, telecomunicazioni, distribuzione, economia sociale, riconversione industriale e agricola, risanamento ambientale, igienico e sanitario, energia, turismo, restauro artistico e urbano;
- individuazione di progetti, partner potenziali, fonti di finanziamento e settori di interesse per la costituzione di società miste;
- progetti-pilota finalizzati alla promozione di accordi di collaborazione economica tra le parti per il trasferimento di tecnologia;
- studi di fattibilità (piani finanziari e preparazione di documenti societari) per la costituzione di joint-venture e la ristrutturazione di imprese miste a compartecipazione italiana.
Non sono ammissibili a beneficio le iniziative relative ai settori commerciale, socio-sanitario, scientifico e culturale; gli studi e le ricerche preliminari e le conferenze, se a carattere isolato, non rientrano nell'area ammessa a contributo.
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| Importo e tipologia dell'agevolazione |
Contributo a fondo perduto del 50% delle spese ammissibili, concesso dal Ministero del Commercio Estero. Il limite massimo è di 800 milioni di lire. L'importo viene ridotto quando il progetto usufruisca di altri contributi da parte di organismi nazionali e internazionali, affinché l'insieme dei contributi di natura pubblica non superi mai l'80% dei costi del progetto. Su richiesta del beneficiario può essere concessa un'anticipazione sul contributo fino ad un massimo del 50% dello stesso, dietro presentazione di idonea garanzia bancaria o assicurativa. |
| Procedura |
La domanda di ammissione, redatta su moduli conformi e corredata dagli allegati richiesti, deve essere presentata o inviata al Ministero del commercio Estero entro il 30 aprile di ogni anno. Il relativo decreto di concessione dei contributi viene emanato entro il 31 dicembre. |
| Soggetti di riferimento |
Ministero per il Commercio con l'Estero |
| Documentazione |
Scarica modulistica.
Fonti: Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 1992; Gazzetta Ufficiale n.167 del 20 luglio 1998 (D.M. 20/5/98 e circolare n.512557 del 14/7/98); Gazzetta Ufficiale n.217 del 15 settembre 1999 (D.M. 21/7/99 n.319 e Regolamento di attuazione); Circolare n.853264 del 02/03/2000. |
| Siti di interesse |
Sito Ministero del Commercio Estero. |
| Note |
Il progetto deve coinvolgere, oltre a un soggetto italiano proponente e affidatario del progetto, anche un soggetto di uno dei Paesi in via di sviluppo individuati dal CIPE annualmente; inoltre, deve essere attuato entro 2 anni dal suo avvio. |
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