Cna - sito nazionale Cna Trieste

Legge 212/1992
Incentivi per progetti di cooperazione con Paesi in via di sviluppo
soggetti beneficiari | aree territoriali ammesse | investimenti finanziabili | importo e tipologia dell'agevolazione

procedura | soggetti di riferimento | documentazione | siti di interesse | note

Soggetti beneficiari Consorzi e società consortili, cooperative, società e imprese, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese;

Associazioni di categoria, loro confederazioni e relative aziende di servizi;

Istituti ed enti pubblici e privati, in particolare quelli di assistenza tecnica e di formazione professionale.

Aree territoriali ammesse Tutto il territorio nazionale. I paesi di destinazione dei progetti, per l'anno 2000, sono stati così individuati: Albania, Algeria, Armenia, Arzerbaijan, Bulgaria, Croazia, Egitto; Estonia, Federazione Russa, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Lettonia, Libia, Lituania, Macedonia, Marocco, Moldova, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Tunisia, Ucraina, Ungheria e Uzbekistan.
Investimenti finanaziabili L'intervento è finalizzato alla promozione ed al sostegno di programmi bilaterali o plurinazionali di collaborazione tra organismi italiani ed organismi di alcuni Paesi in via di sviluppo, per favorire in questi ultimi la realizzazione di riforme strutturali e la transizione verso forme di economia di mercato.

Vengono finanziati i progetti, non aventi natura commerciale, riguardanti:

  • formazione professionale, manageriale e dei quadri intermedi;
  • assistenza tecnica;
  • formazione e assistenza in materie giuridico-istituzionali concernenti i settori economico, finanziario e valutario;
  • studi di fattibilità e progettazioni nei seguenti settori: trasporti, telecomunicazioni, distribuzione, economia sociale, riconversione industriale e agricola, risanamento ambientale, igienico e sanitario, energia, turismo, restauro artistico e urbano;
  • individuazione di progetti, partner potenziali, fonti di finanziamento e settori di interesse per la costituzione di società miste;
  • progetti-pilota finalizzati alla promozione di accordi di collaborazione economica tra le parti per il trasferimento di tecnologia;
  • studi di fattibilità (piani finanziari e preparazione di documenti societari) per la costituzione di joint-venture e la ristrutturazione di imprese miste a compartecipazione italiana.

Non sono ammissibili a beneficio le iniziative relative ai settori commerciale, socio-sanitario, scientifico e culturale; gli studi e le ricerche preliminari e le conferenze, se a carattere isolato, non rientrano nell'area ammessa a contributo.

Importo e tipologia dell'agevolazione Contributo a fondo perduto del 50% delle spese ammissibili, concesso dal Ministero del Commercio Estero. Il limite massimo è di 800 milioni di lire. L'importo viene ridotto quando il progetto usufruisca di altri contributi da parte di organismi nazionali e internazionali, affinché l'insieme dei contributi di natura pubblica non superi mai l'80% dei costi del progetto. Su richiesta del beneficiario può essere concessa un'anticipazione sul contributo fino ad un massimo del 50% dello stesso, dietro presentazione di idonea garanzia bancaria o assicurativa.
Procedura La domanda di ammissione, redatta su moduli conformi e corredata dagli allegati richiesti, deve essere presentata o inviata al Ministero del commercio Estero entro il 30 aprile di ogni anno. Il relativo decreto di concessione dei contributi viene emanato entro il 31 dicembre.
Soggetti di riferimento Ministero per il Commercio con l'Estero
Documentazione Scarica modulistica.
Fonti: Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 1992; Gazzetta Ufficiale n.167 del 20 luglio 1998 (D.M. 20/5/98 e circolare n.512557 del 14/7/98); Gazzetta Ufficiale n.217 del 15 settembre 1999 (D.M. 21/7/99 n.319 e Regolamento di attuazione); Circolare n.853264 del 02/03/2000.
Siti di interesse Sito Ministero del Commercio Estero.
Note Il progetto deve coinvolgere, oltre a un soggetto italiano proponente e affidatario del progetto, anche un soggetto di uno dei Paesi in via di sviluppo individuati dal CIPE annualmente; inoltre, deve essere attuato entro 2 anni dal suo avvio.