Legge 46/1982
Finanziamenti a favore della ricerca scientifica e tecnologica
Fondo Speciale per la Ricerca Applicata - FRA |
| soggetti beneficiari | aree territoriali ammesse | investimenti finanziabili | importo e tipologia dell'agevolazione
procedura | soggetti di riferimento | documentazione | siti di interesse | note
|
| Soggetti beneficiari |
Sono ammissibili all'agevolazione i seguenti soggetti:
- imprese industriali e loro consorzi, comprese le società consortili;
- imprese agroindustriali e imprese artigiane;
- enti pubblici economici che svolgono attività produttiva;
- società di ricerca costituite con i mezzi del fondo di ricerca applicata;
- centri di ricerca industriale con personalità giuridica autonoma promossi dai soggetti di cui sopra;
- consorzi e società consortili tra imprese industriali ed enti pubblici;
- consorzi e società consortili comunque composti, purché a partecipazione finanziaria maggioritaria di imprese manifatturiere;
- istituti ed enti pubblici di ricerca a carattere regionale;
- aziende speciali degli enti locali costituite per l'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte di comuni e province;
- società consortili a capitale misto pubblico e privato a cui partecipano Università ed enti pubblici e privati operanti nel settore della ricerca.
|
| Aree territoriali ammesse |
Tutto il territorio nazionale. |
| Investimenti finanaziabili |
La disposizione legislativa è diretta all'incentivo e alla promozione dei progetti in cui si preveda lo svolgimento di attività di ricerca industriale e attività di sviluppo precompetitiva.
Sono finanziabili: i progetti di ricerca svolti autonomamente, le attività di ricerca commissionate da PMI e laboratori autorizzati, i progetti di formazione professionale svolti autonomamente, i progetti di cooperazione internazionale, i programmi nazionali e i contratti di ricerca, le attività di trasferimento tecnologico.
Rientrano nell'area di agevolazione le seguenti voci di costo:
- spese relative al personale (tecnici, ricercatori e ausiliari impegnati nell'attività di ricerca);
- costi delle attrezzature e delle strumentazioni da utilizzare esclusivamente e in forma permanente (salvo il caso di cessione a condizioni commerciali) per l'attività di ricerca;
- costi dei servizi di consulenza e simili, compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, know-how, brevetti, diritti di licenza, etc.;
- spese generali di ricerca, quantificabili anche in misura forfettaria rispetto alle spese per il personale;
- altri costi d'esercizio - tra cui costi di materiali, di forniture e prodotti analoghi imputabili direttamente all'attività di ricerca
Per i progetti ammessi i costi decorrono dalla data di adozione del decreto ministeriale di concessione delle agevolazione e, comunque, dal 90° giorno a decorrere da quella di presentazione degli stessi.
I progetti non sono finanziabili se presentano commesse di ricerca esterne agli Stati dell'Unione Europea superiori al 20% del costo totale.
|
| Importo e tipologia dell'agevolazione |
Gli interventi agevolativi consistono in un contributo in conto capitale ed in un finanziamento a tasso agevolato, la cui entità varia a seconda della tipologia e del costo dei progetti di ricerca.
Attività di sviluppo precompetitive:
l'intervento non può superare il 25% dei costi ammissibili in Equivalente Sovvenzione Lorda ed è concesso nelle seguenti forme:
- 10% delle spese riconosciute come contributo in conto capitale;
- 70% delle spese riconosciute come finanziamento agevolato.
Attività di ricerca industriale:
l'agevolazione non può essere superiore al 50% dei costi ammissibili in ESL ed è concesso nelle seguenti forme:
- 25% delle spese riconosciute come contributo in conto capitale;
- 70% delle spese riconosciute come finanziamento agevolato.
Attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:
nel caso in cui il progetto implica sia attività di ricerca industriale, sia attività di sviluppo precompetitive, l'agevolazione calcolata in ESL non può eccedere il 35% delle spese ammissibili ed è concessa nelle seguenti forme:
- 20% delle spese riconosciute come contributo in conto capitale;
- 60% delle spese riconosciute come finanziamento agevolato.
In casi particolari, possono essere concesse ulteriori contribuzioni, per entrambe le tipologie di attività, nella forma del contributo in conto capitale e nel rispetto delle seguenti percentuali sui costi ammissibili:
- 10% per progetti di ricerca presentati da piccole e medie imprese;
- 10% per le attività di ricerca da svolgere nelle aree di cui all'art.87.3. del Trattato di Roma;
- 15% per i progetti che rientrano negli ambiti specifici di ricerca inseriti nel Programma quadro comunitario, in materia di ricerca e sviluppo tecnologico, in corso alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
- 10% per i progetti di ricerca svolti in cooperazione con uno o più partner di altri Stati membri dell'Unione Europea, a condizione che non vi siano legami tra l'impresa richiedente ed il partner estero;
- 10% per i progetti svolti in cooperazione tra imprese, enti pubblici di ricerca e/o Università.
Questo intervento aggiuntivo non può in nessun caso superare il 25% in ESL delle spese riconosciute; inoltre, la percentuale dell'intervento attuato tramite finanziamento agevolato scende al 45% per entrambe le tipologie di attività.
I progetti di ricerca di costo superiore ai 10 miliardi di lire, beneficiano degli interventi in ESL secondo le percentuali descritte. Nell'ambito di tali progetti, i soggetti agevolati devono stipulare un mutuo con uno degli istituti convenzionati con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (MURST). Al contributo in conto capitale si aggiunge un contributo in conto interessi, ad un tasso pari al 15% del tasso di riferimento per il finanziamento. L'agevolazione in conto interessi può essere concessa mediante un mutuo di importo pari al 50% dei costi del progetto per attività di sviluppo precompetitive e del 55% per attività di ricerca industriale. Se i progetti interessano entrambe le tipologie di attività il finanziamento non può eccedere il 35% in ESL. La durata massima prevista dei finanziamenti è di 10 anni.
|
| Procedura |
La domanda deve essere presentata al MURST, su appositi moduli (differenziati rispetto alla tipologia dei soggetti richiedenti). Va inclusa la documentazione comprovante l'affidabilità economica e finanziaria dell'azienda e la sua capacità di sostenere i costi del progetto. |
| Soggetti di riferimento |
Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica. |
| Documentazione |
Scarica modulistica.
Fonte; Gazzetta Ufficiale n.57 del 27 febbraio 1982; Gazzetta Ufficiale n.270 s.o. del 19 novembre 1997 (D.M. 08/08/1997); Gazzetta Ufficiale n.201 del 27 agosto 1999 (DLGS 297/1999). |
| Siti di interesse |
Sito MURST. |
| Note |
L'affidabilità economico-aziendale dell'azienda richiedente, ai fini dell'accoglimento della domanda, è attestata dalla presenza dei seguenti parametri nell'ambito dell'ultimo bilancio approvato:
- capitale proprio dell'impresa maggiore della metà del costo del progetto;
- valore degli oneri finanziari non superiore all'8% del fatturato.
L'agevolazione non è retroattiva e non è cumulabile con nessun altro intervento per progetti caratterizzati dallo stesso oggetto e dalle medesime finalità.
È in corso il processo di riforma del sistema di incentivazione dei progetti di ricerca. Si veda il DLGS n.297 del 27 luglio 1999 - 'Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie e per la mobilità dei ricercatori'.
|