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Legge 949/1952
Agevolazioni per l'accesso al credito delle imprese artigiane
soggetti beneficiari | aree territoriali ammesse | investimenti finanziabili | importo e tipologia dell'agevolazione

procedura | soggetti di riferimento | documentazione | siti di interesse | note

Soggetti beneficiari
  • Imprese artigiane individuali e societarie ai sensi della legge quadro 443 del 1985;
  • consorzi e società consortili costituiti fra imprese artigiane, anche in forma di cooperativa;
  • consorzi misti, partecipati da imprese artigiane, imprese industriali di minori dimensioni in numero non superiore a un terzo, nonché enti pubblici e privati di ricerca e di assistenza finanziaria e tecnica, e sempre che le imprese artigiane detengano la maggioranza degli organi deliberanti.

Consorzi e cooperative devono essere iscritti alla Sezione speciale dell'Albo Artigiani.

Aree territoriali ammesse Tutto il territorio nazionale.
Investimenti finanaziabili Sono ammesse nell'area di agevolazione le spese inerenti a:
  • acquisto, costruzione, ampliamento, ammodernamento dei laboratori (compreso l'acquisto di terreni);
  • acquisto di macchinari, attrezzature e automezzi aventi caratteristiche industriali;
  • formazione di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti.
Importo e tipologia dell'agevolazione Finanziamenti a tasso agevolato variabile rispetto all'ubicazione dell'impresa artigiana:
  • per le imprese localizzate in aree obiettivo 1, il 45% del tasso di riferimento;
  • per le imprese localizzate in aree obiettivo 2, il 55% del tasso di riferimento;
  • per le imprese localizzate nelle restanti aree, il 65% del tasso di riferimento.

Relativamente alle spese per laboratori, macchinari e attrezzature, i finanziamenti agevolati possono coprire fino al 100% degli investimenti ammessi, nei limiti massimi di 240 milioni per le imprese individuali e societarie (elevabili a 360 milioni nelle Regioni che effettuano conferimenti al Fondo contributi gestito da Artigiancassa) e di 48 milioni per ciascun socio di imprese cooperative (elevabili a 72 milioni nelle medesime Regioni).

I finanziamenti relativi alle scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti non possono superare il tetto massimo di 80 milioni per le imprese individuali e societarie (elevabili a 120 milioni nelle Regioni che effettuano conferimenti al Fondo contributi gestito da Artigiancassa) e di 16 milioni per ciascun socio di imprese cooperative (elevabili a 24 milioni nelle medesime Regioni).

L'importo minimo stabilito per tutte le tipologie di investimento è di 20 milioni.La durata massima dei finanziamenti agevolati è di 7 anni per gli immobili, 4 anni per macchinari, attrezzature e autoveicoli, 2 anni per le scorte.

Per le imprese iscritte all'Albo Imprese Artigiane da non oltre un anno, la durata massima è elevata a 10 anni per gli immobili e a 5 anni per macchinari, attrezzature, autoveicoli e scorte.

L'intervento agevolativo può anche interessare contratti di leasing relativi alle tipologie di investimento suindicate, con esclusione della formazione di scorte (ex legge 240/1981). In questo caso, permangono i medesimi tetti massimi di importo previsti per i finanziamenti agevolati, mentre la durata massima prevista è di 7 anni per gli immobili e 4 anni per i beni mobili (elevabile a 10 e 5 anni per le imprese iscritte all'Albo Imprese Artigiane da non oltre un anno).

Procedura Le domande vanno presentate, redatte su appositi moduli, ad un istituto di credito o ad una società di leasing, che, effettuata l'istruttoria, provvedono a trasmettere l'esito alla Cassa per il credito alle imprese artigiane (Artigiancassa). Questa, accertata la presenza di fondi, delibera la concessione di un contributo in conto interessi alla banca (o alla società di locazione finanziaria), che abbatte sostanzialmente il costo del finanziamento sul livello del tasso agevolato.
Soggetti di riferimento ARTIGIANCASSA.
Documentazione Scarica modulistica.
Siti di interesse Sito Artigiancassa.
Note Le spese non devono essere antecedenti a 6 mesi prima della data di presentazione della domanda e non devono essere sostenute dopo la data di stipulazione del contratto di finanziamento o di leasing.