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Legge 394/1981, art. 2
Finanziamenti agevolati di programmi di penetrazione commerciale in Paesi non appartenenti all'U.E
soggetti beneficiari | aree territoriali ammesse | investimenti finanziabili | importo e tipologia dell'agevolazione

procedura | soggetti di riferimento | documentazione | siti di interesse | note

Soggetti beneficiari Tutte le imprese esportatrici di prodotti e servizi. Viene riconosciuta priorità alle piccole e medie imprese (anche agricole), ai consorzi e raggruppamenti di PMI, alle società a prevalente capitale pubblico che operano per la commercializzazione all'estero dei prodotti delle PMI del Mezzogiorno.
Aree territoriali ammesse Tutto il territorio nazionale. Sono finanziabili gli interventi realizzati da imprese italiane destinati a Paesi non compresi nell'Unione Europea.
Investimenti finanaziabili La finalità della legge è la promozione dei programmi di penetrazione commerciale attuati dalle imprese italiane su uno o più mercati extracomunitari. Affinché tali programmi possano essere ammessi al beneficio, è necessario che siano diretti alla realizzazione di strutture permanenti (uffici commerciali, uffici di rappresentanza, magazzini, depositi, centri di assistenza, etc.) delle imprese italiane nei Paesi extra-U.E. destinatari dei progetti di penetrazione commerciale. La gestione di tali insediamenti può essere diretta, può essere attuata tramite una società partecipata di diritto locale oppure può realizzarsi sulla base di accordi di collaborazione con operatori locali.

I programmi devono essere realizzati, al massimo, entro un arco temporale di 2 anni.

Sono ammissibili al finanziamento le spese relative a: costituzione e funzionamento delle rappresentanze estere permanenti, studi di mercato, stoccaggio di merce all'estero, promozione, dimostrazione e pubblicità, formazione, campionamenti, servizi di assistenza alla clientela collegati agli insediamenti permanenti all'estero.

Importo e tipologia dell'agevolazione Il finanziamento è a tasso agevolato, pari al 40% del tasso di riferimento, e la sua durata non può essere superiore a 7 anni. La copertura massima del prestito è dell'85% delle spese globali di investimento, per un importo che non può eccedere i 4 miliardi di lire (6 nel caso in cui il beneficiario sia un consorzio, una società consortile o un raggruppamento di PMI che gestiscano direttamente l'insediamento stabile all'estero). Su richiesta, è possibile ottenere un anticipo, nel limite massimo del 10% del finanziamento approvato.
Procedura La domanda va presentata alla SIMEST, redatta su apposita modulistica e accompagnata da tutte le informazioni tecniche ed economico-finanziarie rilevanti per la valutazione sia dell'azienda richiedente, sia del progetto da realizzare (modalità, tempi, mezzi preventivati). Deve essere indicata, inoltre, la tipologia della garanzia che l'impresa richiedente è disposta a prestare. Una copia della domanda deve essere presentata al Ministero del Commercio Estero.
Soggetti di riferimento SIMEST S.p.A.
Ministero per il Commercio con l'Estero.
Documentazione Scarica modulistica.
Fonti: Gazzetta Ufficiale n.206 del 29 luglio 1981; Gazzetta Ufficiale n.184 dell'8 agosto 1987 (D.M. 2 luglio 1987); Circolare SIMEST 2 giugno 1999 n.06/99; Circolare SIMEST 7 luglio 1999 n.08/99.
Siti di interesse Sito SIMEST.
Sito Ministero per il Commercio Estero.
Note Ogni programma, di norma, può riguardare al massimo due Paesi della stessa area geoeconomica. Possono esservi aggiunti alcuni Paesi (definiti di proiezione), nel caso in cui l'impresa che realizza il progetto di penetrazione commerciale vi effettui iniziative di natura esclusivamente promozionale.