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LEGGE QUADRO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI

11 gennaio 1994 n. 109

 
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SEZIONI DEL TEMA
Introduzione
Soggetti obbligati all'applicazione della legge
Organismi di controllo
Qualificazione AR
Soggetti ammessi alle gare
Riunione dei concorrenti
Criteri di aggiudicazione
Licitazione privata
Garanzie e coperture assicurative
Subappalto
SOGGETTI OBBLIGATI ALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE
Articolo 2

Articolo2 comma 2

Le norme della presente legge si applicano:

  1. alle amministrazioni dello Stato, anche di ordinamento autonomo, agli enti pubblici, compresi quelli economici, agli enti ed alle amministrazioni locali, alle loro associazioni e consorzi nonché agli altri organismi di diritto pubblico;
  2. ai concessionari di lavori pubblici di cui all'articolo 19 comma 2, ai concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio, alle aziende speciali ed ai consorzi di cui agli articoli 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, 142, e sue successive modificazioni, alle società di cui all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990 n. 142, e successive modificazioni, ed all'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, alle società con capitale pubblico, in misura non prevalente, che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati a essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza nonché ai concessionari di servizi pubblici e ai soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, qualora operino in virtù di diritti speciali o esclusivi, per lo svolgimento di attività che riguardino i lavori, di qualsiasi importo, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e comunque lavori riguardanti i rilevati aeroportuali e ferroviari, sempre che non si tratti di lavorazioni che non possono essere progettate separatamente e appaltate separatamente in quanto strettamente connesse e funzionali alla esecuzione di opere comprese nella disciplina del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;
  3. ai soggetti privati relativamente ai lavori di cui all'allegato A del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, nonché ai lavori civili relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici ed universitari, edifici destinati a scopi amministrativi ed edifici industriali di importo superiore a 1 milione di ECU, per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato superi il 50% dell'importo dei lavori.

Articolo 2 comma 6

Ai sensi della presente si intendono:

  1. per organismi di diritto pubblico qualsiasi organismo con personalità giuridica, istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale e la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo stato, dalle regioni, dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali, da altri enti pubblici o da altri organismi di diritto pubblico, ovvero la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti ovvero i cui organismi di amministrazione , di direzione o di vigilanza siano costituiti in misura non inferiore alla metà da componenti designati dai medesimi soggetti;
  2. per procedure di affidamento dei lavori o per affidamento dei lavori il ricorso a sistemi di appalto o di concessione;
  3. per altri enti aggiudicatori o realizzatori i soggetti di cui al comma 2, lettere b) e c).