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LEGGE QUADRO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI

11 gennaio 1994 n. 109

 
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SEZIONI DEL TEMA
Introduzione
Soggetti obbligati all'applicazione della legge
Organismi di controllo
Qualificazione AR
Soggetti ammessi alle gare
Riunione dei concorrenti
Criteri di aggiudicazione
Licitazione privata
Garanzie e coperture assicurative
Subappalto
ORGANISMI DI CONTROLLO
Articolo 4

Articolo 4 comma 1

Al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'articolo 1, comma 1, nella materia dei lavori pubblici, anche di interesse regionale, è istituita, con sede in Roma, l'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, di seguito nominata << Autorità>>.

Articolo 4 comma 4

L'Autorità :

  1. vigila affinché sia assicurata l'economicità di esecuzione dei lavori pubblici;
  2. vigila sull'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia verificando, anche con indagini campionarie, la regolarità delle procedure di affidamento dei lavori pubblici;
  3. accerta che dall'esecuzione dei lavori non sia derivato pregiudizio per il pubblico erario;
  4. segnala al Governo e al Parlamento, con apposita comunicazione, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui lavori pubblici;
  5. formula al Ministero dei Lavori Pubblici proposte per la revisione del regolamento;
  6. predispone ed invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale nella quale si evidenziano disfunzioni riscontrate nel settore degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici con particolare riferimento:
    1. alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali;
    2. alla inadeguatezza della pubblicità degli atti;
    3. allo scostamento dei costi standardizzati di cui al comma 16, lettera b);
    4. alla frequenza del ricorso a sospensione dei lavori o a varianti in corso d'opera;
    5. al mancato o tardivo adempimento degli obblighi nei confronti dei concessionari e degli appaltatori;
    6. allo sviluppo anomalo del contenzioso;
  7. sovrintende all'attività dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui al comma 1, lettera c);
  8. esercita i poteri sanzionatori di cui ai commi 7 e 17;
  9. vigila sul sistema di qualificazione di cui all'articolo 8.

Articolo 4 comma 6

Nell'ambito della propria attività l'Autorità può richiedere alle amministrazioni aggiudicatrici, agli altri enti aggiudicatori o realizzatori, nonché ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, impresa o persona che ne sia in possesso documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti dei lavori;