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QUALIFICAZIONE AR
Articolo 8
Articolo 8 comma 1
Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati ed improntare le loro attività ai principi della qualità, della professionalità e delle correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente.
Articolo 8 comma 2
Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, ,su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dei beni culturali e ambientali, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è istituito, tenendo conto della normativa vigente in materia, un sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, di importo superiore a 150.000 ECU, articolato in rapporto alle tipologie ed all'importo dei lavori stessi.
Articolo 8 comma 3
Il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati dall'Autorità di cui all'articolo 4, sentita un apposita commissione consultiva istituita presso l'autorità medesima. Alle spese di finanziamento della commissione consultiva si provvede a carico del bilancio dell'Autorità nei limiti delle risorse disponibili.
Le informazioni relative alle società di attestazione, denominate S.O.A., sono puntualmente analizzate nel TEMA 2 della guida.
Come indicato nel precedente articolo 8 della Legge 109/94 l'operatività del sistema di qualificazione veniva rimandato ad apposito regolamento. Il regolamento (DPR 34/200) è stato approvato in data 25 febbraio 2000 ed entrato in vigore a partire dal 1° marzo 2000.
Gli articoli che interessano le procedure di qualificazione agli appalti di lavori pubblici del DPR 34/2000 sono:
DPR 34/2000
Articolo 28 comma 1
Requisiti per lavori pubblici di importo inferiore a 150.000 euro
Fermo restando quanto previsto dal regolamento generale in materia di esclusione dalle gare, le imprese possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiori a 150.000 Euro qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico - organizzativo:
- importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
- costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori cosi figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
- adeguata attrezzatura tecnica.
Articolo 28 comma 2
Per i lavori sui beni immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali, per gli scavi archeologici e per quelli agricolo - forestali, le imprese devono aver realizzato nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando lavori analoghi per importo pari a quello dei lavori che si intendono eseguire, e presentare l'attestato di buon esito degli stessi rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti.
Articolo 28 comma 3
I requisiti sono determinati e documentati secondo quanto previsto dal presente titolo, e dichiarati in sede di domanda di partecipazione o di offerta; la loro sussistenza è accertata dalla stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti in materia.
NORME TRANSITORIE
Articolo 29
Disciplina transitoria
Articolo 29 comma 1
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le imprese non ancora in possesso della qualificazione secondo il sistema previsto dai titoli I, II, III possono realizzare lavori pubblici e partecipare alle relative procedure di affidamento secondo i modi e i tempi previsti dagli articoli 30, 31, 32.
Articolo 29 comma 2
I requisiti richiesti ai sensi degli articoli 31 e 32 sono riferiti al quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, e sono determinati e documentati secondo quanto previsto al titolo III; il relativo possesso è dichiarato dalle imprese in sede di domanda di partecipazione o di offerta ed è accertato dalle stazioni appaltanti secondo le disposizioni vigenti in materia.
Articolo 29 comma 3
Fino all'entrata in vigore del regolamento generale, le clausole di esclusione dalle gare per l'affidamento di lavori pubblici di qualsiasi importo sono determinate con riferimento a quanto previsto dall'articolo 17, commi 1 e 3.
ARTICOLO 30
Categoria prevalente e lavorazioni subappaltabili o scorporabili
Articolo 30 comma 1
La stazione appaltante indica nel bando di gara :
- l'importo complessivo dell'opera o del lavoro oggetto dell'appalto;
- la relativa categoria prevalente e la relativa classifica secondo l'allegato A e l'articolo 3, comma 4 si intende prevalente la categoria di importo più elevato fra quelle costituenti l'intervento;
- le parti appartenenti alle categorie generali specializzate di cui si compone l'opera o il lavoro diverse dalla categoria prevalente, con i relativi importi e categorie che, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 7, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e sue successive modificazioni, sono tutte, a scelta del concorrente, subappaltabili o affidabili a cottimo, e comunque scorporabili.
Articolo 30 comma 2
Le parti costituenti l'opera o il lavoro ai sensi del comma 1, lettera c), sono quelle di valore singolarmente superiori al dieci per cento dell'importo complessivo dell'opera o del lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro.
ARTICOLO 31
Appalti di importo superiore a 150.000 euro ed inferiore al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP
Articolo 31 comma 1
Alle procedure di affidamento di appalti di importo superiore a 150.000 euro ed inferiore al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP, i cui bandi sono pubblicati entro il 31 dicembre 2001, sono ammesse le imprese in possesso dei seguenti requisiti:
- cifra d'affari in lavori, non inferiore a 1,75 volte l'importo dell'appalto da affidare;
- esecuzione di lavori appartenenti alla categoria prevalente oggetto dell'appalto di importo non inferiore al 60% di quello da affidare; per gli appalti di importo pari o inferiori a 3.500.000 di euro, la percentuale è fissata al 40%;
- costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore ai valori fissati dall'articolo 18, comma 10, riferiti alla cifra d'affari effettivamente realizzata;
- dotazione stabile di attrezzatura tecnica secondo i valori fissati dall'articolo 18, comma 8, riferiti alla cifra d'affari effettivamente realizzata; per le procedure i cui bandi sono pubblicati entro il 31 dicembre 2000 il valore richiesto è pari alla metà.
Articolo 31 comma 2
Nel caso in cui i requisiti richiesti ai sensi del comma 1, lettere c) e d), non rispettino i valori previsti, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 18, comma 15; la cifra d'affari così figurativamente rideterminata vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al comma 1 lettera a).
Articolo 31 comma 3
A partire dal 1° gennaio 2001 i requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono incrementati del 30%.
ARTICOLO 32
Appalti di importo pari o superiore al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP
Articolo 32 comma 1
Alle procedure di affidamento di appalti di importo pari o superiore al controvalore i euro di 5.000.000 di DSP, i cui bandi sono pubblicati entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono ammesse le imprese in possesso dei seguenti requisiti:
- cifra d'affari in lavori non inferiore a due volte e mezzo l'importo dell'appalto da affidare;
- esecuzione di lavori, realizzati nella categoria prevalente oggetto dell'appalto, di importo non inferiore al 60% di quello dell'appalto da affidare;
- esecuzione di un singolo lavoro, nella categoria prevalente oggetto dell'appalto, di importo non inferiore al 30% di quello dell'appalto da affidare, ovvero in alternativa, di due lavori nella suddetta categoria prevalente, di importo complessivo, non inferiore al 40% di quello dell'appalto da affidare, ovvero in alternativa, di tre lavori, nella suddetta categoria prevalente, di importo complessivo, non inferiore al 50% di quello dell'appalto da affidare;
- costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferire ai valori fissati dall'articolo 18, comma 10, riferiti alla cifra d'affari effettivamente realizzata;
- dotazione stabile di attrezzatura tecnica nella metà dei valori fissati dall'articolo 18, comma 8, riferiti alla cifra d'affari effettivamente realizzata.
Articolo 32 comma 2
Nel caso in cui i requisiti richiesti ai sensi del comma 1, lettere d) ed e), non rispettino i valori previsti, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 18, comma 15; la cifra d'affari così figurativamente rideterminata vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al comma 1, lettera a).
Articolo 32 comma 3
Qualora il concorrente sia un associazione temporanea o un consorzio o un GEIE di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d), e), ed e bis), della Legge, ogni singolo lavoro cui si riferisce il requisito fissato dal comma 1, lettera c), deve essere stato integralmente eseguito da una qualsiasi delle imprese associate o consorziate.
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