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LEGGE QUADRO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI

11 gennaio 1994 n. 109

 
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SEZIONI DEL TEMA
Introduzione
Soggetti obbligati all'applicazione della legge
Organismi di controllo
Qualificazione AR
Soggetti ammessi alle gare
Riunione dei concorrenti
Criteri di aggiudicazione
Licitazione privata
Garanzie e coperture assicurative
Subappalto
RIUNIONE DI CONCORRENTI
Articolo 13


Articolo 13 comma1

La partecipazione alle procedure di affidamento delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e), è ammessa a condizione che il mandatario o il capogruppo, nonché gli altri partecipanti, siano già in possesso dei requisiti di qualificazione, accertati e attestati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, per ciascuno di essi in conformità a quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55.

Articolo 13 comma2

L'offerta dei concorrenti associati o dei consorziati di cui al comma 1 determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione nonché nei confronti delle imprese subappaltanti e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili la responsabilità è limitata all'esecuzione dei lavori di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario o del capogruppo.

Articolo 13 comma 3

Per le associazioni temporanee di tipo verticale i requisiti di cui agli articoli 8 e 9, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario o capogruppo per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo.

Articolo 13 comma 4

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e) ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. I consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi forma, alla medesima gara.

Articolo 13 comma 5

E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e) anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle proprie mandanti.

Articolo 13 comma 5 bis

E' vietata l'associazione in partecipazione. E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'articolo 10 comma 1, lettere d) ed e), rispetto a quella risultante dall'impegno in sede di offerta.

Articolo 13 comma 6

L'inosservanza dei divieti di cui al comma 5 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio di cui al comma1 concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative ai medesimi lavori.

Articolo 13 comma 7

Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali, e qualora ciascuna di tali opere superi altresì il valore del 15 per cento dell'importo totale dei lavori, esse non possono essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari. In tali casi, i soggetti che non siano in grado di realizzare le predette componenti sono tenuti a costituire, ai sensi del presente articolo, associazioni temporanee di tipo verticale, disciplinate dal regolamento che definisce altresì l'elenco delle opere di cui al presente comma.

Articolo 13 comma 8

Per associazione temporanea di tipo verticale si intende una riunione di concorrenti di cui all'articolo 10 comma 1, lettera d), nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della o delle categorie prevalenti; per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla o alle categorie prevalenti e così definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti.