Argomenti ed informazioni per le imprese
LEGGE QUADRO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI

11 gennaio 1994 n. 109

 
Home page
 
SEZIONI DEL TEMA
Introduzione
Soggetti obbligati all'applicazione della legge
Organismi di controllo
Qualificazione AR
Soggetti ammessi alle gare
Riunione dei concorrenti
Criteri di aggiudicazione
Licitazione privata
Garanzie e coperture assicurative
Subappalto
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Articolo 21

Articolo 21 comma 1

L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata è effettuata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato:

  1. per i contratti da stipulare a misura, mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari, anche riferiti a sistemi o subsistemi di impianti tecnologici, ai sensi dell'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, per quanto compatibile;
  2. per i contratti da stipulare a corpo, mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante la predetta offerta a prezzi unitari;
  3. per i contratti da stipulare a corpo e a misura, mediante la predetta offerta a prezzi unitari.

Articolo 21 comma 1 bis

Nei casi di aggiudicazione di lavori di importo pari o superiori a 5 milioni di Ecu con il criterio del prezzo più basso di cui al comma 1, l'amministrazione interessata deve valutare l'anomalia delle offerte di cui all'articolo 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, relativamente a tutte le offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. A tal fine la pubblica amministrazione prende in considerazione entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione delle offerte esclusivamente giustificazioni fondate sull'economicità del procedimento di costruzione o delle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente, con esclusione, comunque, di giustificazioni relativamente a tutti quegli elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori sono rilevabili da dati ufficiali. Le offerte debbono essere corredate, fin dalla loro presentazione, da giustificazioni relativamente alle voci di prezzo più significative, indicate nel bando di gara o nella lettera di invito, che concorrono a formare un importo non inferiore al 75 per cento di quello posto a base d'asta. Relativamente ai soli appalti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, l'amministrazione interessata procede all'esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore a quanto stabilito ai sensi del primo periodo del presente comma. La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferire a cinque.

Articolo 21 comma 2

L'aggiudicazione degli appalti mediante appalto – concorso nonché l'affidamento di concessioni mediante licitazione privata, avvengono con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi variabili in relazione all'opera da realizzare:

  1. nei casi di appalto concorso:
    1. il prezzo;
    2. il valore tecnico ed estetico delle opere progettate;
    3. il tempo di esecuzione dei lavori;
    4. il costo di utilizzazione e di manutenzione;
    5. ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare;
  2. in caso di licitazione privata relativamente alle concessioni:
    1. il prezzo di cui all'articolo 19, comma 2;
    2. il valore tecnico ed estetico dell'opera progettata;
    3. il tempo di esecuzione dei lavori;
    4. il rendimento;
    5. la durata della concessione,
    6. le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare all'utenza;
    7. ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare.

Articolo 21 comma 3

Nei casi di cui al comma 2 il capitolato speciale d'appalto o il bando di gara devono indicare l'ordine di importanza degli elementi di cui al comma medesimo, attraverso metodologie definite dal regolamento e tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa.

Articolo 21 comma 4

Qualora l'aggiudicazione o l'affidamento dei lavori avvenga ai sensi del comma 2, la valutazione è affidata ad una commissione giudicatrice secondo le norme stabilite dal regolamento.