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INTRODUZIONE
Come si evince dal titolo del Decreto in oggetto, la Legge quadro in materia di lavori pubblici n. 109 del 1994, demandava ad apposito regolamento tutto il sistema di qualificazione agli appalti di lavori pubblici.
Il DPR 34/2000 ha sostituito, a pieno titolo, il vecchio sistema di qualificazione fondato sull'Albo Nazionale dei Costruttori, scaduto in data 31 dicembre 1999.
La qualificazione è obbligatoria per chiunque esegua lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 109/1994 di importo superiore a 150.000 euro.
L'attestazione di qualificazione è rilasciata a norma del DPR 34/2000 e costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici.
Le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi da quelli previsti dal decreto in oggetto.
Il DPR 34/2000 prevede due percorsi di qualificazione:
- il primo, in regime transitorio dove le imprese fino al 31 dicembre 2001 si potranno qualificare di volta in volta per ogni singolo appalto con la dimostrazione di requisiti richiesti dal decreto (appalti superiori a 150.000 euro ed inferiori al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP)
- il secondo, in regime definitivo attraverso la certificazione rilasciata da società di attestazione denominate SOA ( società che accertano ed attestano l'esistenza nei soggetti esecutori di lavori pubblici degli elementi di qualificazione di cui all'articolo 8, comma 3, lettera c, ed eventualmente lettere a, b della legge 109/94).
Nelle sezioni elencate a sinistra sono analizzati e riportati i passaggi maggiormente significativi del decreto.
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