Argomenti ed informazioni per le imprese
IL DPR n. 34 del 25 gennaio 2000

Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994 n. 109, e successive modificazioni.

 
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SEZIONI DEL TEMA
Introduzione
Categorie e classifiche di iscrizione
Sistema di qualità aziendale
Le SOA
Requisiti per la qualificazione
Documentazione lavori eseguiti
Direzione tecnica
Regime transitorio di qualificazione
LE SOA
(Società Organismi di Attestazione)

Articolo 7 comma 1

Le società organismi di attestazione sono costituite nella forma delle società per azioni. La cui denominazione sociale deve espressamente comprendere la locuzione <<organismi di attestazione>>; la sede legale deve essere nel territorio della repubblica

Articolo 7 comma 3

Lo statuto deve prevedere come oggetto esclusivo lo svolgimento dell'attività di attestazione secondo le norme del regolamento e di effettuazione dei connessi controlli tecnici sull'organizzazione aziendale e sulla produzione delle imprese di costruzione, nonché sulla loro capacità operativa ed economico finanziaria.

Articolo 7 comma 4

La composizione e la struttura organizzativa delle SOA deve assicurare anche in presenza di eventuali situazioni di controllo o di collegamento, individuate secondo quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile, il rispetto del principio di indipendenza di giudizio e l'assenza di qualunque interesse commerciale, finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori.

Requisiti tecnici delle SOA

Articolo 9 comma 1

L'organico minimo delle SOA è costituito:

  1. da un direttore tecnico laureato in ingegneria, o in architettura, abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni, iscritto, al momento dell'attribuzione dell'incarico, al relativo albo professionale, assunto a tempo indeterminato, dotato di adeguata esperienza almeno quinquennale nel settore dei lavori pubblici maturata in posizione di responsabilità direttiva, nell'attività di controllo tecnico dei cantieri (organizzazione, qualità, avanzamento lavori, costi) o di valutazione della capacità economico finanziaria delle imprese in relazione al loro portafoglio ordini, ovvero nella attività di certificazione della qualità; il medesimo direttore dovrà dichiarare, nelle forme previste dalle vigenti leggi, di non svolgere analogo incarico presso altre SOA;
  2. da tre laureati, di cui uno in ingegneria o architettura, uno in giurisprudenza ed uno in economia e commercio, assunti a tempo indeterminato, in possesso di esperienza professionale almeno triennale attinente al settore dei lavori pubblici;
  3. da sei dipendenti in possesso almeno del diploma di scuola media superiore, assunti a tempo indeterminato.

Articolo 9 comma 4

Le SOA devono disporre di attrezzatura informatica per la comunicazione delle informazioni all'osservatorio conforme al tipo definito dall'autorità entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

CONCESSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

Articolo 10 comma 1

Lo svolgimento da parte delle SOA dell'attività di attestazione della qualificazione ai sensi del presente regolamento è subordinato alla autorizzazione dell'autorità.

Articolo 10 comma 9

In caso di revoca dell'autorizzazione, ovvero di fallimento e di cessazione dell'attività di una SOA le attestazioni rilasciate sono valide a tutti gli effetti. Le imprese qualificate indicano, entro novanta giorni dalla data della comunicazione dei suddetti fatti, la SOA cui trasferire la documentazione in base alla quale sono state rilasciate le attestazioni di qualificazione; nell'eventualità di inerzia del soggetto qualificato il trasferimento è disposto dall'autorità.

Articolo 10 comma 10

In caso di revoca dell'autorizzazione, ovvero di fallimento e di cessazione della attività di una SOA, le documentazioni relative ai contratti per il rilascia delle attestazioni non ancora conclusi sono trasferite d'ufficio ad altre SOA scelte dalle imprese contraenti.

ELENCO DELLE SOA ED ELENCHI DELLE IMPRESE QUALIFICATE

Articolo 11 comma 1

L'autorità iscrive in apposito elenco le società autorizzate a svolgere l'attività di attestazione e ne assicura la pubblicità per il tramite dell'osservatorio.

Articolo 11 comma 2

L'autorità, sulla base delle attestazioni trasmesse dalle SOA ai sensi dell'articolo 12, cura la formazione su base regionale, con riferimento alla sede legale dei soggetti qualificati, di elenchi delle imprese che hanno conseguito la qualificazione. Tali elenchi sono resi pubblici tramite l'osservatorio.

SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI QUALIFICAZIONE E RELATIVE TARIFFE

Articolo 12 comma 1

Nello svolgimento della propria attività le SOA devono:

  1. comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, della legge;
  2. acquisire le informazioni necessarie dai soggetti da qualificare ed operare in modo da assicurare adeguata informazione;
  3. agire in modo da garantire imparzialità ed equo trattamento;
  4. assicurare e mantenere l'indipendenza richiesta dalla legge e dal regolamento;
  5. disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare efficienza e correttezza;
  6. verificare la veridicità e la sostanza delle dichiarazioni, delle certificazioni e delle documentazioni presentate dai soggetti cui rilasciare l'attestato.

Articolo 12 comma 2

Per l'espletamento delle attività le SOA non possono ricorrere a prestazioni di soggetti esterni alla loro organizzazione aziendale.

Articolo 10 comma 3

Ogni attestazione di qualificazione o di un suo rinnovo è soggetta al pagamento di un corrispettivo determinato, in rapporto all'importo complessivo ed al numero delle categorie generali o specializzate cui si richiede di essere qualificati secondo la formula di cui all'allegato E.

Allegato E

P = C/12.500 + (2 * N + 8) * 800.000
Dove
C = Importo complessivo delle qualificazioni richieste nelle varie categorie
N = Numero delle categorie generali o specializzate per le quali si chiede la Qualificazione

Articolo 12 comma 4

L'importo determinato ai sensi del comma 3 è considerato corrispettivo minimo della prestazione resa. Non può essere previsto il pagamento di un corrispettivo in misura maggiore del suo doppio. Ogni patto contrario è nullo.

Articolo 12 comma 5

Le SOA trasmettono all'autorità, entro 15 giorni dal loro rilascio, copia degli attestati.