DOCUMENTAZIONE PER LA DIMOSTRAZIONE DEI LAVORI ESEGUITI
Rivalutazione dell'importo dei lavori eseguiti
Articolo 21 comma 1
Gli importi dei lavori ultimati, relativi a tutte le categorie individuate delle tabelle di cui all'allegato A, vanno rivalutati sulla base delle variazioni accertate dall'ISTAT relative al costo di costruzione di un edificio residenziale, intervenute fra la data di ultimazione dei lavori e la data di sottoscrizione del contratto di qualificazione con la SOA.
Articolo 21 comma 2
Sono soggetti alla rivalutazione esclusivamente gli importi dei lavori eseguiti a seguito di contratti stipulati con le stazioni appaltanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del presente regolamento.
Determinazione del periodo di attività documentabile e dei relativi importi certificati
Articolo 22 comma 1
La cifra d'affari i lavori e gli importi di lavori previsti rispettivamente all'articolo 18, comma 2, lettera b), e all'articolo 18, comma 5, lettera b), sono quelli realizzati nel quinquennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA.
Articolo 22 comma 2
Fino al 31 dicembre 2002 per la qualificazione nelle categorie OG5, OG9 e OG10, gli importi previsti dall'articolo 18, comma 5 lettera b), sono quelli realizzati nei migliori cinque anni del decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA.
Articolo 22 comma 3
I lavori di cui all'articolo 18, comma 5, lettera c), sono quelli realizzati nel quinquennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA
Articolo 22 comma 4
Fino al 31 dicembre 2002 per la qualificazione nelle categorie OG5, OG9 e OG10, i lavori di cui all'articolo 18, comma 5, lettera c), sono quelli realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA.
Articolo 22 comma 5
I lavori da valutare sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito iniziati ed ultimati nel periodo di cui ai precedenti commi, ovvero la parte di essi eseguita nel quinquennio, per il caso di lavori iniziati in epoca precedente o per il caso di lavori in corso di esecuzione alla data della sottoscrizione del contratto con la SOA, calcolata presumendo un avanzamento lineare degli stessi.
Articolo 22 comma 6
L'importo dei lavori è costituito dall'importo contabilizzato al netto del ribasso d'asta, incrementato dall'eventuale revisione prezzi e dalle risultanze definitive del contenzioso eventualmente insorto per riserve dell'appaltatore diverse da quelle riconosciute a titolo risarcitorio.
Articolo 22 comma 7
I certificati di esecuzione dei lavori sono redatti in conformità allo schema di cui all'allegato D e contengono la espressa dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito; se hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale e giudiziaria, ne viene indicato l'esito. Ai fini della qualificazione per i lavori sui beni soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali e per gli scavi archeologici, la certificazione deve contenere l'attestato dell'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori, del buon esito degli interventi eseguiti. Sono fatti salvi i certificati rilasciati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 22 comma 8
I certificati rilasciati alle imprese esecutrici dei lavori sono trasmessi in copia, a cura delle amministrazioni appaltanti, all'Osservatorio. L'autorità provvede ai necessari riscontri a campione.
Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all'estero
Articolo 23 comma 1
Per i lavori eseguiti all'estero da imprese con sede legale in Italia, il richiedente produce:
- per i Paesi aderenti all'Unione europea, la certificazione rilasciata dal committente ed il certificato di collaudo, laddove emesso;
- per gli altri Paesi una attestazione rilasciata dal tecnico di fiducia del consolato competente, vistata dal medesimo dalla quale risultano i lavori eseguiti, il loro ammontare, i tempi di esecuzione nonché la dichiarazione che i lavori furono eseguiti regolarmente e con buon esito;
- una copia del contratto ed ogni altro documento comprovante i lavori eseguiti.
Lavori eseguiti dall'impresa aggiudicataria e dall'impresa subappaltatrice
Articolo 24 comma 1
Ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle imprese che hanno eseguito lavorazioni in regime di subappalto valgono i seguenti criteri:
- le lavorazioni assunte in regime di subappalto sono classificabili ai sensi delle tabelle di cui all'allegato A; l'impresa subappaltatrice può utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite aventi le caratteristiche predette;
- l'impresa aggiudicataria può utilizzare l'importo complessivo dei lavori se l'importo delle lavorazioni subappaltate non supera il 30% dell'importo complessivo ed il 40% nel caso di lavorazioni appartenenti alle categorie di cui all'allegato A per le quali è prescritta la qualificazione obbligatoria; in caso contrario, l'ammontare complessivo dei lavori viene decurtato della quota eccedente quella anzidetta; l'importo dei lavori così determinato può essere utilizzato esclusivamente per la qualificazione nella categoria prevalente.
Articolo 24 comma 2
I lavori sui beni immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali sono utilizzati ai fini della qualificazione soltanto dall'impresa che li ha effettivamente eseguiti sia essa aggiudicataria o subappaltatrice.
Criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi
Articolo 25 comma 1
L'attribuzione alla categorie di qualificazione individuate dalle tabelle di cui all'allegato A e relative ai lavori eseguiti per conto di stazioni appaltanti pubbliche, ovvero di soggetti comunque tenuti all'applicazione delle leggi in materia di lavori pubblici, viene effettuata con riferimento alla categoria prevalente richiesta nel bandi di gara.
Articolo 25 comma 2
Per i lavori il cui committente non sia tenuto all'applicazione delle leggi sui lavori pubblici, l'importo e la categoria dei lavori sono desunti dal contratto di appalto o altro documento di analoga natura ed è valutato per intero nella corrispondente categoria individuata dalle tabelle di cui all'allegato A.
Articolo 25 comma 3
Per i lavori eseguiti in proprio e non su committenza si fa riferimento a parametri fisici (metri quadrati, metri cubi) valutati sulla base di prescrizioni od indici ufficiali e il relativo importo è valutato nella misura del 100%.
Articolo 25 comma 4
Nel caso di opere di edilizia abitativa, si fa riferimento al costo totale dell'intervento (C.T.N.), così come determinato dai soggetti competenti secondo le norme vigenti, moltiplicato per la superficie complessiva (S.C.) e maggiorato del 25%.
Articolo 25 comma 5
Nei casi indicati ai commi 3 e 4 le relative dichiarazioni sono corredate dalla seguente documentazione:
- concessione edilizia relativa all'opera realizzata, ove richiesta, con allegata copia autentica del progetto approvato;
- copia del contratto stipulato;
- copia delle fatture corrispondenti al quantitativo dei lavori eseguiti;
- copia del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.
Articolo 25 comma 6
Ai fini della qualificazione, l'importo dei lavori appaltati al consorzio di imprese artigiane, al consorzio di cooperative e al consorzio stabile è attribuito, sulla base di una deliberazione del consorzio stesso, al consorzio ed eventualmente al consorziato esecutore secondo le percentuali previste dall'articolo 24, comma 1, lettera b).
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