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LEGGE 5 MARZO 1990, n. 46

NORME PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI

 
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SEZIONI DEL TEMA
Introduzione
Ambito di applicazione
Soggetti abilitati
Requisiti tecnico professionali
Accertamento requisiti tecnico professionali
Riconoscimento requisiti tecnico professionali
Progettazione degli impianti
Installazione degli impianti
Fiananziamento attività normazione tecnica
Dichiarazione di conformità
Responsabilità del committente o proprietario
Certificato di abitabilità e di agibilità
Ordinaria manutenzione impianti e cantieri
Deposito presso il comune del progetto
Verifiche
Regolamento di attuazione
Sanzioni
Adeguamento dei regolamenti
Disposizioni transitorie
Entrata in vigore
INTRODUZIONE

Con l'entrata in vigore della legge 5 marzo 1990, n. 46, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 1990, il Parlamento ha approvato una legge destinata a portare forti novità e certezze nelle norme che riguardavano tutti gli impianti civili.

La norma in questione dovrebbe garantire agli utenti la possibilità di utilizzare impianti realizzati solo da personale qualificato.

La vera innovazione apportata, consiste nel fatto di non permettere la realizzazione di impianti a coloro che non sono abilitati e che non dispongono di appropriati requisiti tecnico professionali.

Un altro motivo di notevole interesse di questa legge consiste nell'obbligo di dotare ogni impianto di un certificato di conformità alle norme vigenti.

Si può affermare che la legge n. 46/90 protegge i diritti di salvaguardia sia degli utenti che degli operatori che hanno sempre agito in maniera sera e professionalmente ineccepibile.

Riportiamo nelle seguenti sezioni il testo integrale della legge n. 46 del 5 marzo 1990.