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LEGGE 5 MARZO 1990, n. 46

NORME PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI

 
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SEZIONI DEL TEMA
Introduzione
Ambito di applicazione
Soggetti abilitati
Requisiti tecnico professionali
Accertamento requisiti tecnico professionali
Riconoscimento requisiti tecnico professionali
Progettazione degli impianti
Installazione degli impianti
Fiananziamento attività normazione tecnica
Dichiarazione di conformità
Responsabilità del committente o proprietario
Certificato di abitabilità e di agibilità
Ordinaria manutenzione impianti e cantieri
Deposito presso il comune del progetto
Verifiche
Regolamento di attuazione
Sanzioni
Adeguamento dei regolamenti
Disposizioni transitorie
Entrata in vigore
ARTICOLO 3

Requisiti tecnico - professionali

  1. I requisiti tecnico professionali di cui all'articolo 2, comma 2, sono i seguenti:
    1. laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una università statale o legalmente riconosciuta;
    2. oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, previo periodo di inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
    3. oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo periodo d'inserimento, di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
    4. oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa del settore, nel medesimo ramo di attività dell'impresa stessa, per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.