Argomenti ed informazioni per le imprese
LEGGE 5 MARZO 1990, n. 46

NORME PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI

 
Home page
 
SEZIONI DEL TEMA
Introduzione
Ambito di applicazione
Soggetti abilitati
Requisiti tecnico professionali
Accertamento requisiti tecnico professionali
Riconoscimento requisiti tecnico professionali
Progettazione degli impianti
Installazione degli impianti
Fiananziamento attività normazione tecnica
Dichiarazione di conformità
Responsabilità del committente o proprietario
Certificato di abitabilità e di agibilità
Ordinaria manutenzione impianti e cantieri
Deposito presso il comune del progetto
Verifiche
Regolamento di attuazione
Sanzioni
Adeguamento dei regolamenti
Disposizioni transitorie
Entrata in vigore
ARTICOLO 4

Accertamento dei requisiti tecnico - professionali

  1. L'accertamento dei requisiti tecnico - professionali è espletato per le imprese artigiane dalle commissioni provinciali per l'artigianato. Per tutte le altre imprese è espletato da una commissione nominata dalla giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e composta da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri dei quali un membro in rappresentanza degli ordini professionali, un membro in rappresentanza dei collegi professionali, un membro in rappresentanza dei collegi professionali, un membro in rappresentanza degli erogatori di energia elettrica e di gas ed i restanti membri designati dalle organizzazioni delle categorie più rappresentative a livello nazionale degli esercenti le attività disciplinate dalla presente legge; la commissione è presieduta da un docente universitario di ruolo di materia tecnica o da un docente di istituto tecnico industriale di ruolo di materia tecnica.
  2. Le imprese, alle quali siano stati riconosciuti i requisiti tecnico - professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15.