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LEGGE 5 MARZO 1990, n. 46

NORME PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI

 
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SEZIONI DEL TEMA
Introduzione
Ambito di applicazione
Soggetti abilitati
Requisiti tecnico professionali
Accertamento requisiti tecnico professionali
Riconoscimento requisiti tecnico professionali
Progettazione degli impianti
Installazione degli impianti
Fiananziamento attività normazione tecnica
Dichiarazione di conformità
Responsabilità del committente o proprietario
Certificato di abitabilità e di agibilità
Ordinaria manutenzione impianti e cantieri
Deposito presso il comune del progetto
Verifiche
Regolamento di attuazione
Sanzioni
Adeguamento dei regolamenti
Disposizioni transitorie
Entrata in vigore
ARTICOLO 5

Riconoscimento dei requisiti tecnico - professionali

  1. Hanno diritto di attenere il riconoscimento dei requisiti tecnico professionali, previa domanda da presentare entro un anno alla data di entrata in vigore della presente legge, alla commissione provinciale dell'artigianato, coloro che dimostrino di essere iscritti, alla medesima data, da almeno un anno nell'albo delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, come imprese installatrici o di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1;
  2. Hanno altresì diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico professionali, previa domanda da presentare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla camera di commercio, industria, artigianato agricoltura, coloro che dimostrino di essere iscritti, alla medesima data, da almeno un anno nel registro ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni, come imprese installatrici o di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.