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LEGGE 5 MARZO 1990, n. 46

NORME PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI

 
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SEZIONI DEL TEMA
Introduzione
Ambito di applicazione
Soggetti abilitati
Requisiti tecnico professionali
Accertamento requisiti tecnico professionali
Riconoscimento requisiti tecnico professionali
Progettazione degli impianti
Installazione degli impianti
Finanziamento attività normazione tecnica
Dichiarazione di conformità
Responsabilità del committente o proprietario
Certificato di abitabilità e di agibilità
Ordinaria manutenzione impianti e cantieri
Deposito presso il comune del progetto
Verifiche
Regolamento di attuazione
Sanzioni
Adeguamento dei regolamenti
Disposizioni transitorie
Entrata in vigore
ARTICOLO 8

Finanziamento dell'attività di normazione tecnica

  1. Il 3 per cento del contributo dovuto annualmente dall'Istituto per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per attività di ricerca di cui all'articolo 3, terzo comma, del decreto legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, è destinato all'attività di normazione tecnica, di cui all'articolo 7 della presente legge, svolta dall'UNI e dal CEI.
  2. La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare del contributo versato dall'INAIL nel corso dell'anno precedente, è iscritta a carico del capitolo 3030 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il 1990 e a carico delle proiezioni del corrispondente capitolo per gli anni seguenti.