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SICUREZZA IN CANTIERE

Decreto Legislativo 494/96 e Decreto Legislativo 528/99.

 
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INTRODUZIONE

Come ormai noto agli addetti ai lavori, il tema della sicurezza in cantiere, ha ottenuto una sua parziale risoluzione con la pubblicazione dei due decreti fondamentali a tutt'oggi per porre dei criteri 'di sicurezza' nei cantieri temporanei e mobili.
Molto schematicamente si può dire che con la 494/96 (in attuazione di una direttiva comunitaria) si introduceva e meglio si aggiornavano le prescrizioni minime di sicurezza e salute da osservare nei cantieri temporanei e mobili.
Successivamente, osservato che tali prescrizioni ingeneravano dubbi interpretativi e confusioni anche tra i professionisti del settore, il legislatore ha voluto meglio specificare e per così dire, meglio 'tarare' le norme sulla realtà circostante. Così nel novembre del 1999 appare il decreto 528 che reca 'Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 14/8/96 n. 494, il 528 modifica, sostituisce abroga numerosi articoli della 494.

PIU' OBBLIGHI PER I COMMITTENTI

Con il D. Lgs. 528/99 si impone al committente o al responsabile dei lavori l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici in relazione ai lavori da affidare anche attraverso l'iscrizione alla C.C.I.A.A.

QUANDO DEVE ESSERE NOMINATO IL COORDINATORE

Il D.Lgs. 528/99 impone al committente o responsabile dei lavori di designare il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea (cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200 uomini-giorno; cantieri i cui lavori comportano rischi particolari – Allegato II).

COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE

Il coordinatore per la progettazione deve predisporre il piano di sicurezza e di coordinamento e il fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori.

COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

Nel D. Lgs 528/99 viene fatto esplicito divieto al datore di lavoro dell'impresa esecutrice di rivestire l'incarico di coordinatore per l'esecuzione, che deve essere invece soggetto diverso e incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori. Qualora il coordinatore riscontri inadempienze da parte dell'impresa esecutrice, deve segnalarle al committente o responsabile dei lavori, previa contestazione sritta all'impresa. In caso di reiterata inadempienza, deve proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento dell'impresa o in via definitiva la risoluzione del contratto.
Se il committente non adotta nessun provvedimento successivo a questa segnalazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla Azienda Sanitaria territorialmente competente e alla Direzione provinciale del Lavoro.
In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, il coordinatore ha facoltà di sospendere i lavori.

RESPONSABILITA' DEI COMMITTENTI

Il committente è esonerato se conferisce un incarico ad un responsabile dei lavori; una volta designati i coordinatori, il committente è tenuto solo a verificare che il coordinatore per la progettazione predisponga il piano di sicurezza e coordinamento e quello per l'esecuzione dei controlli ed il loro rispetto da parte delle imprese esecutrici.

OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO

Gli obblighi imposti dal D. Lgs. 528/99 si applicano anche nel caso in cui nel cantiere operi una sola impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti (Documento di Valutazione dei Rischi per ogni cantiere).

NOTIFICA PRELIMINARE

Il committente o responsabile dei lavori è tenuto a presentare, prima dell'inizio dei lavori, alla Azienda Sanitaria e alla Direzione Provinciale del Lavoro la notifica preliminare per:

  1. cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, la cui entità presunta è pari o superiore a 200 uomini – giorno, oppure cantieri i cui lavori comportano rischi particolari;
  2. cantieri che, inizialmente non avevano bisogno di notifica, ma ricadono in tale categoria in un momento successivo per effetto di varianti in corso d'opera;
  3. cantieri in cui operi una sola impresa la cui entità presunta non sia inferiore a 200 uomini giorno.

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

E' parte integrante del contratto di appalto.

OBBLIGHI DI TRASMISSIONE

Prima dell'inizio dei lavori, l'impresa aggiudicataria è tenuta a trasmettere il piano di sicurezza e coordinamento alle altre imprese esecutrici.

APPLICABILITA' DEL DECRETO

Dal 18 aprile 2000, ove non risulti l'approvazione del progetto esecutivo prima di tale data, c'è sempre l'obbligo di redigere il piano di sicurezza e coordinamento (così viene chiarito pure da una nota del Ministero del Lavoro all'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici di data 22 febbraio 2001, n. 418).

ALLEGATI

  • Nel I, vi è una modifica dell'elenco lavori interessati: lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in murature, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche, le parti strutturali degli impianti elettrici.
  • Nel II, si aggiunge ai lavori con particolari rischi: lavori in prossimità di linee elettriche aeree a conduttori nudi in tensione.