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REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
DELLA LEGGE 5 MARZO 1990, n.46,
IN MATERIA DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI
 
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SEZIONI DEL TEMA
Ambito di applicazione
Requisiti tecnico professionali
Certificato di riconoscimento requisiti
Progettazione degli impianti
Installazione degli impianti
Attività di normazione tecnica
Dichiarazione di conformità
Manutenzione degli impianti
Verifiche
Sanzioni
ARTICOLO 3
Certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali
  1. Il certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali è rilasciato alle imprese artigiane dalla commissione provinciale per l'artigianato che ha provveduto all'accertamento dei requisiti a norma dell'art. 4 della legge o al riconoscimento degli stessi a norma dell'art. 5, comma 1.
  2. Alle altre imprese singole o associate o al responsabile tecnico di cui al comma 2 dell'art. 1 della legge, il certificato di riconoscimento è rilasciato dalla camera di commercio competente presso la quale è stata presentata la domanda di cui all'art. 5, comma 2, della legge o presso la quale si è concluso positivamente l'accertamento di cui all'art. 4 della legge ad opera della commissione nominata dalla giunta della medesima camera di commercio.
  3. Il certificato è rilasciato sulla base di modelli approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che fisserà altresì le modalità per l'effettuazione di periodiche verifiche circa la permanenza in capo alle imprese dei requisiti tecnico-professionali.