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REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
DELLA LEGGE 5 MARZO 1990, n.46,
IN MATERIA DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI
 
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SEZIONI DEL TEMA
Ambito di applicazione
Requisiti tecnico professionali
Certificato di riconoscimento requisiti
Progettazione degli impianti
Installazione degli impianti
Attività di normazione tecnica
Dichiarazione di conformità
Manutenzione degli impianti
Verifiche
Sanzioni
ARTICOLO 6
Attività di normazione tecnica
  1. L'UNI ed il CEI svolgono l'attività di elaborazione di specifiche tecniche per la salvaguardia della sicurezza di cui all'art. 7 della legge, anche sulla base di indicazioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale e di osservazioni della commissione permanente di cui all'art. 15, comma 2, della legge ed inviano semestralmente alla Direzione generale predetta la descrizione dei lavori svolti in tale settore, per l'attribuzione delle somme, di cui all'art. 8 della legge, che verranno erogate secondo criteri da determinarsi con regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro.