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ARTICOLO 8
Manutenzione degli impianti
- Per la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi in servizi privati continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415.
- Per interventi di ordinaria manutenzione degli impianti si intendono tutti quelli finalizzati a contenere il degrado normale d'uso nonchè a far fronte ad eventi accidentali che comportino la necessità di primi interventi, che comunque non modifichino la strutture essenziale dell'impianto o la loro destinazione d'uso.
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