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REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
DELLA LEGGE 5 MARZO 1990, n.46,
IN MATERIA DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI
 
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SEZIONI DEL TEMA
Ambito di applicazione
Requisiti tecnico professionali
Certificato di riconoscimento requisiti
Progettazione degli impianti
Installazione degli impianti
Attività di normazione tecnica
Dichiarazione di conformità
Manutenzione degli impianti
Verifiche
Sanzioni
ARTICOLO 9
Verifiche
  1. Per l'esercizio della facoltà prevista dall'art. 14 della legge, gli enti interessati operano la scelta del libero professionista nell'ambito di appositi elenchi conservati presso le camere di commercio e comprendenti più sezioni secondo le rispettive competenze. Gli elenchi sono formati annualmente sulla base di documentata domanda di iscrizione e approvati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
  2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti gli ordini e i collegi professionali, sono adottati schemi uniformi di elenchi e di sezioni a cui dovranno adeguarsi gli elenchi e le sezioni predisposti dalle camere di commercio.
  3. I soggetti direttamente obbligati ad ottemperare a quanto previsto dalla legge devono conservare tutta la documentazione amministrativa e tecnica e consegnarla all'avente causa in caso di trasferimento dell'immobile a qualsiasi titolo, nonchè devono darne copia alla persona che utilizza i locali.
  4. All'atto della costruzione o ristrutturazione dell'edificio contenente gli impianti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, della legge, il committente o il proprietario affiggono ben visibile un cartello che, oltre ad indicare gli estremi della concessione edilizia ed informazioni relative alla parte edile, deve riportare il nome dell'installatore dell'impianto o degli impianti e, qualora sia previsto il progetto, il nome del progettista dell'impianto o degli impianti.